Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce l'ordinamento sportivo quale peculiare formazione sociale, tutelata dalla Costituzione, e garantisce a tutti i cittadini l'accesso alla pratica sportiva, per promuovere la salute e il benessere della cittadinanza, per conseguire obiettivi educativi, culturali e sociali e per consentire l'esercizio della libera iniziativa economica.
      2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Repubblica assicura particolari regimi di autonomia alle organizzazioni sportive nazionali inserite nell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale, fatti salvi comunque i casi di immediata rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni soggettive connesse con lo svolgimento delle competizioni sportive.